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PULIZIA AREE E TERRENI E REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E DETENZIONE ANIMALI NEL CENTRO ABITATO E NELLE IMMEDIATE ADIACENZE

PULIZIA AREE E TERRENI E REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E DETENZIONE ANIMALI NEL CENTRO ABITATO E NELLE IMMEDIATE ADIACENZE

Pubblicata nell'Albo Pretorio on line
l'ORDINANZA N. 5 DEL 20 aprile 2015 DI OGGETTO: PULIZIA AREE E TERRENI E REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E DETENZIONE ANIMALI NEL CENTRO ABITATO E NELLE IMMEDIATE ADIACENZE.

Leggi l'ORDINANZA N. 5 DEL 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO E CONSIDERATO:
- Che nel centro abitato, nella sua periferia e nelle zone limitrofe sono presenti diversi terreni
incolti e aree non edificate, quasi esclusivamente di proprietà privata, in alcune delle quali, oltre alla presenza di vegetazione spontanea ed erbacce infestanti che accomuna queste aree, vi sono stati anche depositati materiali e oggetti dismessi di vario genere, assimilabili ai rifiuti, nonché rifiuti solidi urbani propriamente detti;
- Che la condizione in cui si trovano questi terreni e aree è dovuta essenzialmente all'incuria e alla mancata pulizia e vigilanza da parte dei privati proprietari, i quali, di fatto li rendono, o consentono che divengano, habitat ideale per la proliferazione di zecche e altri insetti e parassiti nocivi, oltre che costituire un serio pericolo per lo sviluppo di incendi;
- Che gli eventuali incendi innescati in queste aree potrebbero propagarsi nelle abitazioni circostanti, costituendo un serio pericolo per l'incolumità delle persone, nonché recando pregiudizio e danno sia al patrimonio pubblico che privato;
- Che con l'approssimarsi della stagione estiva si verificano le condizioni climatiche ideali che favoriscono la proliferazione e diffusione delle zecche e di altri insetti nocivi, possibili vettori di malattie infettive anche molto gravi, determinando una condizione di pericolo per la salute e l'incolumità delle persone;
- Che tali terreni e aree incolte, per consuetudine, vengono concesse in uso agli allevatori per il pascolamento del bestiame e che tale pratica, se svolta nel periodo di caldo, quando il bestiame è infestato dalle zecche, gli stessi animali ne consentono il proliferare e la diffusione in ambito urbano, accentuando la condizione di rischio per la salute delle persone;
- Che gli stessi allevatori, soprattutto nel periodo primaverile e autunnale, hanno l'esigenza di spostare il bestiame conducendolo dalle zone a valle verso quelle a monte dell'abitato e viceversa, ritrovandosi sovente a dover transitare con il bestiame nel centro urbano e nelle sue adiacenze, contribuendo con tale pratica ad aumentare il rischio di diffusione delle zecche;
- Che nell'abitato e nelle aree oggetto della presente ordinanza è stata segnalata la presenza di cani, presumibilmente randagi, quali possibili vettori e diffusori delle zecche e di altri parassiti;
- Che le condizioni anzidette, oltre alle problematiche di carattere igienico sanitario e di tutela della sicurezza e salute dei cittadini, incidono negativamente sul decoro urbano;
RICHIAMATE:
- La Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Le prescrizioni regionali antincendio;
- Il Testo Unico Ambientale, approvato con il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, recante le "Norme in materia ambientale" e disciplinante l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti;
- Le note inviate dalla Provincia di Cagliari - Assessorato Ambiente e Tutela del Territorio - Servizio Antinsetti, prot n. 10330 e 10341 datate 23.02.2015, inerenti la campagna 2015 per la lotta contro le zecche e le zanzare;
- Il Codice della Strada approvato con il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
- La legge n. 833 del 23 dicembre 1978 inerente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- L'art. 16 della Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994, "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina";
- Il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 15 maggio 2012, che prevede sanzione amministrative pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- Il Decreto del Sindaco n. 02 del 25 maggio 2011, Prot. 2938 del 25.05.2011, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2° e 110 comma 2°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO pertanto opportuno adottare provvedimenti tesi a contenere la diffusione e il proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi e parassiti infestanti, regolamentando la detenzione,
il transito e il pascolo del bestiame nelle aree urbane e nelle periferie; disponendo a carico dei rispettivi proprietari, l'esecuzione dei necessari interventi di pulizia dei terreni incolti e delle aree libere, che versano in stato di abbandono e degrado, ubicate nel centro abitato, nella sua periferia e nelle zone limitrofe, al fine di prevenire il verificarsi degli incendi, di tutelare la salute e l'incolumità della popolazione, la pulizia, il decoro e la salubrità dell'abitato;
RITENUTO altresì di dover emanare il presente provvedimento in attuazione dei programmi e degli obbiettivi che l'Amministrazione comunale intende perseguire, ma, soprattutto, a tutela della salute e dei cittadini, del patrimonio pubblico e privato e del decoro urbano, emanando disposizioni e prescrizioni specifiche, che mirano a porre in essere azioni di prevenzione di condizioni di pericolo;
ORDINA:
1. Ai proprietari o possessori, a qualunque titolo:
Di terreni incolti e aree libere, site nel centro abitato, nella sua periferia e nelle zone limitrofe, o, comunque, in prossimità di abitazioni, anche rurali, di provvedere al taglio dell'erba e alla pulizia delle stesse, allo sgombero e smaltimento controllato degli eventuali rifiuti, alla rimozione delle sterpaglie infestanti, eventualmente anche mediante aratura superficiale, eliminando il rischio di incendi e il proliferare di zecche, insetti nocivi e altri parassiti infestanti e dannosi, eliminare ogni contenitore d'acqua stagnante o provvedere alla pulizia e sostituzione periodica dell'acqua (almeno settimanale);
Di aree utilizzate come deposito temporaneo o permanente, di procedere alla loro manutenzione tenendole costantemente sgombere da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi altro tipo di rifiuto;
Di terreni limitrofi all'abitato, di realizzare una fascia parafuoco di larghezza pari ad almeno cinque metri a protezione delle case e delle aree urbane sia pubbliche che private;
Di aree e terreni prospicienti le strade comunali e vicinali dell'abitato o prossime alle zone limitrofe, di provvedere a falciare le erbacce, estirpare i rovi e le sterpaglie, e rimuovere il materiale secco di qualsiasi natura, per una fascia di almeno tre metri dalla stessa viabilità;
2. Ai proprietari o detentori di cani e di altri animali da compagnia, di qualsiasi specie, di
provvedere:
Al trattamento antiparassitario, alla pulizia e cura degli stessi animali, in modo costante;
Alla costante pulizia dell'ambiente in cui vivono e sono detenuti: cortili, ricoveri idonei, ripari dalle intemperie; provvedendo quotidianamente allo smaltimento degli escrementi, evitando che possano formarsi depositi e cumuli, anche per brevi periodi;
Ad impedirne il libero vagabondaggio nelle strade e negli spazi pubblici o aperti al pubblico.
3. Agli allevatori o conduttori di altri animali, di qualsiasi specie:
E' fatto divieto permanente di far transitare il bestiame (moltitudini di animali) nelle strade, negli spazi e nelle aree urbanizzate del centro abitato. Gli stessi per la pratica della transumanza o per lo spostamento del bestiame da un appezzamento all'altro, dovranno far transitare il bestiame nella viabilità alternativa presente a contorno dell'abitato, evitando, salvo eccezioni da valutarsi ed autorizzare, di transitare all'interno del perimetro urbano;
Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno è fatto divieto di praticare il pascolo del proprio bestiame nell'abitato e per un raggio di almeno cinquanta metri dal perimetro urbano. Nel restante periodo dell'anno è sempre vietato il pascolo all'interno dell'abitato, mentre è consentito nelle aree limitrofe, a condizione che le stesse siano adeguatamente recintate e che il bestiame non possa mai transitare nelle strade e negli spazi pubblici;
INFORMA:
1. Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni Amministrative previste dalla normativa correlata ed espressamente richiamata in questo provvedimento;
2. Gli interventi di pulizia e cura disposti con la presente dovranno essere attuati entro il 15 GIUGNO 2015. In caso di inosservanza, trascorso tale termine e previa diffida, il Comune potrà procedere d'ufficio sostituendosi ai proprietari e detentori inadempienti, con rivalsa delle spese a carico degli stessi inadempienti e applicazione delle relative sanzioni, anche di rilevanza penale;
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente le norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di notifica o conoscenza dell'atto.
DISPONE:
1. Che il presente provvedimento sia:
Reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online;
Pubblicizzato mediante invio di sms, tramite avviso nel display informativo, affissione di locandine informative nelle bacheche comunali e sul sito internet del Comune;
2. Copia della presente ordinanza venga trasmessa per il seguito di competenza:
Al Servizio di Igiene Pubblica della ASL 8 di Cagliari distretto di ISILI;
All'Ufficio Polizia Locale presso l'Unione dei Comuni del Gerrei;
All'Ufficio Tecnico che segue le attività di pulizia e cura del centro abitato e del patrimonio pubblico in genere;
Al Comando Stazione Carabinieri di Escalaplano;
Alla Stazione del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Escalaplano.
3. La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Gerrei, la Stazione dei Carabinieri di Escalaplano e, in generale, tutto il personale appartenente alle Forze dell'Ordine che operano in questo territorio, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni ad essa correlate.
AVVERTE:
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione e pubblicizzazione nelle forme previste dalla legge e stabilite nello stesso provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Escalaplano, 20 aprile 2015
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Marco Mura


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