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Come fare per...


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Come fare per...

CAMBIO DI RESIDENZA ANAGRAFICA

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, (decreto semplificazioni) convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:
  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
  • ISCRIZIONE ANAGRAFICA DALL'ESTERO
  • CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
  • EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

L'articolo 5 del Dl 5/2012, in vigore da mercoledì 9 maggio prossimo, prevede che le dichiarazioni anagrafiche concernenti il trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, il trasferimento di residenza all'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, i mutamenti intervenuti nella loro composizione nonché il cambiamento di abitazione, previsti dall'articolo 13 del Regolamento anagrafico (Dpr 223/1989), siano rese nel consueto termine di venti giorni utilizzando non più i vecchi modelli Istat, ma una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito Internet del Viminale

I cittadini dovranno quindi rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
  1. direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di ESCALAPLANO in VIA SINDACO GIOVANNI CARTA 18 negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30
  2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di ESCALAPLANO in VIA SINDACO GIOVANNI CARTA 18
  3. per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:
    servizidemografici@comune.escalaplano.ca.it
  4. per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
    protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it

L'invio di cui ai punti 3 o 4 è consentito ad una delle seguenti condizioni:
  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

PROCEDURA SEGUITA DALL'UFFICIO ANAGRAFE

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe, rilasciata la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'articolo 7 della legge 241/1990, procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Le dichiarazioni sono vere e proprie autocertificazioni, quindi in caso di falsità sono applicabili gli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000 (testo unico sulla semplificazione della documentazione amministrativa) e, quindi, la decadenza dai benefici ottenuti, cioè il ripristino della posizione anagrafica precedente, nonché le previste conseguenze di natura penalistica. Inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.

Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.

SCARICA GLI ALLEGATI:

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di residenza cittadino unione europea

Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

CAMBIO DI RESIDENZA ON-LINE CON A.N.P.R.

In alternativa è possibile utilizzare il servizio RESIDENZA ON LINE dal portale ANPR del Ministero dell'Interno che può essere utilizzato per effettuare un trasferimento di residenza per te e per i componenti della tua famiglia, con il servizio "Richiedi un cambio di Residenza", puoi inviare on line la relativa dichiarazione anagrafica al comune di competenza.

Il servizio è disponibile soltanto per le seguenti dichiarazioni di residenza:
- cambio di residenza tra comuni diversi;
- cambio di residenza all'interno dello stesso comune.
- rimpatrio in Italia di cittadini AIRE

Per ulteriori servizi e informazioni visita la pagina servizio on-line al cittadino di ANPR


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